Norme di legge


Artt. 585, 697, 699, 704 c.p.
Art. 42 TULPS e artt.45 e 80 Reg. TULPS
Art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110
Art. 13 L. 11 febbraio 1992 n. 157 (Caccia)

 

Terminologia

Il coltello è un utensile creato dall’uomo per tagliare materiali non troppo duri mediante una lama fissata ad un manico. Si distingue in ciò da quelle armi bianche studiate per penetrare nel corpo umano, come il pugnale. La distinzione, dal punto di vista tecnico, può in alcuni casi essere molto sfumata, tanto da aversi strumenti con caratteristiche miste (coltelli-pugnale), ma la destinazione primaria è in genere sufficientemente chiara e, sulla base delle origini storiche dello strumento, del suo impiego in certi ambienti culturali o etnici, delle sue caratteristiche tecniche, non è difficile dire se ci si trova di fronte ad uno strumento, solo occasionalmente atto ad offendere, oppure ad un’arma propria con funzione primaria di ledere la persona.
Siccome il punto di contatto fra le due categorie è dato proprio dal coltello e dal pugnale, è necessario precisarne le rispettive caratteristiche e la terminologia di base. Un coltello è composto da due parti fondamentali: il manico od impugnatura e la lama. La lama è generalmente una striscia di acciaio piatta, con facce parallele o formanti un cuneo, che su di un lato viene affilata in modo da creare il cosiddetto tagliente che può essere liscio oppure a sega, ondulato, seghettato, ecc. In coltelli sottili, in cui le due facce formano un angolo molto acuto, il tagliente può mancare. L’estremità del tagliente è detta filo, che può mancare in alcuni coltelli (ad es. da ostriche). Mediante l’affilatura si crea il giusto angolo del tagliente, mediante l’arrotatura si crea e mantiene il filo. Il lato opposto al tagliente si chiama dorso o costa della lama e può essere piatto, arrotondato, seghettato, misto. La seghettatura non è prevista per rendere lo strumento più lesivo ma per utilizzarlo come seghetto o per il taglio di lamiere o di corde.
La lama può terminare in una punta, rettilinea o ricurva verso l’alto od il basso, od essere più o meno arrotondata oppure tronca. Anche la punta arrotondata o tronca può essere, o meno, affilata. La punta che è affilata per un breve tratto anche sulla costa in prossimità della punta stessa, dicesi falso filo. Il filo inizia dalla punta e termina al tallone, che è la parte più robusta della lama su cui si appoggiano i fornimenti (elso, manico, eccDopo il tallone inizia il codolo e cioè il prolungamento della lama su cui viene montato il manico.
I pugnali si differenziano dai coltelli per avere due taglienti e due fili e una punta a lancia, vale a dire simmetrica su entrambi i lati. Talvolta la lunghezza di uno dei taglienti occupa solo metà della lama che presenta quindi, su di un lato, sia una costa che un tagliente.A seconda del tipo di manico e di lama i coltelli assumono varie denominazioni.
Distinzione fondamentale è quella tra coltelli a lama fissa e coltelli con lama pieghevole o a serramanico o da tasca.
Coltellia lama fissa sono quelli in cui la lama è rigidamente fissata in modo permanente all’impugnatura. Rientrano in questa categoria i coltelli da cucina, i coltelli da tavola, i coltelli da sopravvivenza (survival, anche noti come “tipo Rambo” ), i coltelli da caccia e da pesca, ecc. Di regola i coltelli a lama fissa vengono portati in un fodero per evitare che si rovini il filo ed il pericolo di tagli accidentali.
In questa categoria possono trovarsi degli strumenti di lavoro con le forme più strane come, ad esempio, i coltelli per scuoiare e per conciatori di pelli (skinner) con lama semicircolare e impugnatura posta ad angolo retto ad essa, così che la lama esce tra due dita della mano che lo impugna. Alcuni sono poi stati modificati in modo da avere una lama appuntita per servire solo quali strumenti di offesa (coltelli a spinta).
Coltelli con lama pieghevole sono quelli in cui la lama è mobile ed incernierata nell’impugnatura entro cui può essere serrata (da ciò il nome “a serramanico”). La maggior parte di essi sono muniti di un bloccaggio di sicurezza (dente o lamina di arresto, ghiera girevole), che blocca la lama una volta aperta per evitare che essa si pieghi durante l’uso e tranci le dita dell’utilizzatore. Coltelli da tasca di modeste dimensioni vengono chiamati temperini. Molti coltelli da tasca sono muniti di lame di diversa lunghezza o di vari accessori (lima, seghetto, cacciavite, punteruolo, ecc.).
In questa categoria dei coltelli pieghevoli si debbono distinguere:
- coltelli allungabili ;
- coltelli balisong ;
- coltelli con apertura a scatto ;
- coltelli a lama scorrevole o a gravità ;
Coltelli allungabili sono dei coltelli pieghevoli alquanto rari in cui la lama è più lunga del manico così che quando il coltello è chiuso, ne sporge egualmente un tratto; essi possono quindi essere usati, in qualche modo, anche se ripiegati.
Coltelli balisong o a farfalla sono coltelli tipici delle Filippine in cui il manico è diviso per il lungo in due metà entro cui si trova la lama come in un astuccio, incernierata al tallone con esse. Aprendo le due metà e facendole ruotare di 180 gradi, la lama rimane libera e si forma il manico da impugnare. Trattasi quindi di un normale coltello la cui destinazione o meno ad offendere andrà stabilita in base alle caratteristiche della lama.
Coltelli ad apertura a scatto sono coltelli in cui la lama, incernierata sul manico, viene aperta automaticamente, con la pressione di un bottone di scatto, ad opera di una molla. Di regola un meccanismo blocca poi la lama in posizione di apertura.
E’ opportuno ricordare che per un equivoco linguistico, avendo molti inteso che coltello a serramanico fosse quello in cui la “lama si fissa (si serra) nel manico” alcuni dizionari e la Cassazione in molte sentenze, hanno chiamato i coltelli a scatto “coltelli a serramanico”, creando non poca confusione.
Coltelli a lama scorrevole sono coltelli in cui la lama non è incernierata o fissata sul manico, ma scorre all’interno di esso e ne esce per forza di gravità e perché proiettata in avanti da una molla, fino ad essere bloccata in posizione di apertura. Sono poco frequenti e più usati come arma che come strumenti, in quanto la lama manca della necessaria stabilità per lavori manuali.

Natura Giuridica

Per quanto concerne la qualificazione giuridica dei coltelli, non vi è dubbio che per essi vale la regola generale per cui ogni strumento, anche pericoloso, che ha una funzione primaria diversa dall’offesa alla persona, deve essere qualificato come strumento atto ad offendere. Questo è sempre stato l’orientamento della giurisprudenza la quale ha fatto un’unica eccezione solo per i coltelli a scatto e, di recente, prendendo un abbaglio, anche per i coltelli pieghevoli con blocco della lama. In effetti, a voler essere del tutto coerenti, l’indagine sulla natura o meno di arma dello strumento andrebbe fatto caso per caso, ma ciò non è concretamente fattibile stante l’opinabilità di molti concetti. Si consideri ad esempio quale scarso significato pratico abbia la distinzione tra un pugnale e un coltello da macellaio, entrambi affilatissimi, entrambi appuntiti, entrambi studiati per essere ben maneggevoli, entrambi più che adatti per uccidere, visto che per un corpo umano fa ben poca differenza che una lama abbia un filo oppure due fili! L’analisi della materia, sulla base della pratica quotidiana e dei principi generali della legge, riscontrabili, sia pure con molti sbandamenti, in giurisprudenza, consente di enucleare il seguente principio generale: i coltelli sono da considerare sempre strumenti atti ad offendere salvo che in concreto le loro caratteristiche specifiche, e in particolare, quelle della lama, dimostrino che essi non sono idonei ad alcun uso ragionevole diverso da quello dell’offesa alla persona. Si presume quindi che un coltello sia uno strumento, salvo che particolari caratteristiche lo facciano identificare come arma propria.
Alla stregua di questo principio si possono trarre le seguenti conclusioni in relazione ai dubbi più frequenti che si riscontrano nella pratica:

-Coltelli a scatto, a scrocco, a molletta.
La Cassazione è stata influenzata da due pregiudizi: in primo luogo da quello risalente alla vecchia giurisprudenza relativa al codice penale del 1889 che vietava le armi insidiose e che ha continuato ad applicare come se la legge non fosse mai stata cambiata; in secondo luogo dall’erronea convinzione che i pugnali fossero necessariamente a lama fissa e che quindi ogni coltello a lama fissa o fissata dovesse essere assimilabile ad un pugnale.
In effetti non è affatto vero il principio affermato apoditticamente dalla Cassazione che i coltelli a scatto siano sempre e necessariamente armi proprie. La Cassazione ha basato il suo giudizio su quelli più diffusi, a forma di stiletto, che hanno la lama con punta a lancia e con doppio filo i quali quindi, sono qualificabili armi, non perché sono a scatto, come ha ritenuto la Cassazione, ma per il ben più semplice motivo che sono dei pugnali pieghevoli veri e propri. Un coltello a scatto con lama a punta arrotondata non potrebbe essere mai considerato un’arma per il fatto che la sua funzione non potrebbe essere altra che quella di un normale strumento da taglio e l’apertura a scatto non potrebbe essere considerata altro che una utilissima facilitazione per chi deve usarlo con una sola mano. Si pensi ad esempio al potatore che deve aprire il coltello stando appollaiato su di un albero o al marinaio che deve tagliare una cima in precarie condizioni di equilibrio. Ciò è tanto vero che attualmente sono numerosi i coltelli costruiti in maniera da poter essere aperti con una mano sola. Del resto non pare proprio verosimile che la Cassazione dichiarerebbe arma propria una taglierina da tappezziere congegnata in modo da far uscire o rientrare la lama con un congegno automatico !
In troppe massime la Cassazione dimentica che ai fini della distinzione non hanno alcun rilievo l’insidiosità dello strumento o la sua pericolosità, ma esclusivamente la sua destinazione primaria: un bisturi è certamente studiato per penetrare nel corpo umano, è affilatissimo e pericoloso, ma è destinato ad un uso lecito. Del resto proprio non si comprende perché dovrebbe essere più pericoloso un coltello che si apre con una sola mano, rispetto ad un coltello a lama fissa portato alla cintura o sotto l’ascella in un fodero: entrambi, allo stesso identico modo, possono apparire inaspettatamente nella mano dell’avversario. Si segnala che con circolare 559C.7572.10179(17)1 il Ministero dell'Interno ha avvertito che i coltelli a scatto sono da considerare armi proprie, con tutte le conseguenze in ordine al loro regime giuridico.

- Coltelli pieghevoli con blocco della lama
Le recenti sentenze della Cassazione che li hanno dichiarati armi proprie sono il frutto di un vero e proprio abbaglio tecnico. Il blocco della lama non è stato inventato per poter utilizzare il coltello come arma, ma per essenziali ragioni di sicurezza perché, come sa chiunque sia solito usare un coltello per lavori manuali, è estremamente facile che la lama del coltello non bloccabile, si ripieghi improvvisamente, a causa di una manovra sbagliata o di un urto, tagliando le dita del malcapitato che lo sta usando. Si prenda ad esempio il famoso coltello Opinel, tipico coltello del contadino francese, che da sempre è munito di una ghiera girevole che consente di bloccare la lama, di certo non per usi illeciti. La circostanza che in questi ultimi anni siano sempre di più i coltelli muniti di blocco della lama, è dovuta al fatto che le lame di oggi sono dotate sempre di un filo da far invidia ai rasoi, così che una chiusura accidentale può essere estremamente pericolosa, ed al fatto che sempre di più i coltelli finiscono nelle mani di persone inesperte che non sono abituate a maneggiarli tutti i giorni, come i contadini di una volta. Del resto, anche in questo caso, non pare proprio verosimile che la Cassazione dichiarerebbe arma propria una taglierina da tappezziere congegnata in modo da bloccare la lama in apertura! Inoltre proprio non si comprende perché vi dovrebbe essere diversità di trattamento tra chi porta un coltello a lama fissa e chi porta lo stesso coltello che si apre e diventa a lama fissa al momento del bisogno, visto che ciò che conta non è l’insidiosità o la pericolosità, ma esclusivamente la naturale destinazione d’uso.

-Coltelli da sopravvivenza, da caccia e da pesca
Per i coltelli tipo “Rambo” si tratta in genere di coltelli a lama fissa da caccia, di grosse dimensioni, con punta ricurva e falso filo e, sovente con costa seghettata. Essi, a parte l’aspetto un po’ impressionante (creato ad arte a fini pubblicitari) sono solo dei normali coltelli da caccia e quindi non sono assimilabili ad armi. Ovviamente non debbono avere un doppio filo, in quanto in tal caso sarebbero dei pugnali veri e propri. La differenza essenziale sta in questo: se la lama è affilata solo in punta in modo da creare il falso filo si è di fronte ad un coltello; se la affilatura investe non solo la punta ma anche parte della costa, si è di fronte ad un pugnale con doppio filo; questo perché il falso filo è utile per certe operazioni venatorie (sventramento e scuoiatura di animali), mentre che il doppio filo è utile solo per infliggere colpi penetranti. E’ vero che per un cacciatore che dovesse difendersi dall’assalto di una fiera o per il pescatore che dovesse difendersi da un pescecane, un pugnale sarebbe preferibile ad un coltello da caccia, ma non pare che il legislatore abbia tenuto conto di queste sfumature.
È doveroso osservare che la distinzione tra coltello è pugnale è un’invenzione esclusivamente italiana e che nessun altro paese europeo mi risulta aver sentito la necessità di una tale sottile distinzione, così come non ha sentito la necessità di distinguere tra coltelli a lama pieghevole e coltelli a lama fissa.

- Coltelli balisong
La loro qualificazione, come per i coltelli a scatto, dipende dal tipo di lama; se è una normale lama ad un solo filo non vi è alcuna ragione per non considerarli degli strumenti; se hanno lama di pugnale, dovranno essere considerati come tali.

- Coltelli da lancio
In genere hanno lama a forma di foglia, con doppio taglio, non hanno altra funzione che quella di offendere la persona e quindi vanno classificati tra le armi proprie. Si deve fare però una doverosa distinzione per i coltelli da lancio per artista di varietà, costruiti con particolare cura e la cui destinazione è quella di essere lanciati, ma di non colpire affatto chi si presta a fare da spalla al lanciatore: essi sono chiaramente strumenti di lavoro; analogamente vanno considerati solo strumenti sportivi i coltelli da lancio con tagliente arrotondato, destinati ad essere lanciati contro un bersaglio di legno in gare di abilità.

- Coltelli a spinta “pushers”
Sono formati da una lama, di solito corta e a forma di foglia, munita di un manico perpendicolare ad essa e con tallone sottile, così che, una volta impugnato, la lama sporge dal pugno, tra il dito medio e il dito indice. Sono usabili esclusivamente per offendere la persona.

- Coltelli di libero porto
Ciò posto si pone il problema ulteriore se tutti i coltelli siano da considerare strumenti ad offendere oppure se ve ne siano alcun tipi che, per la struttura o per le modeste dimensioni, debbano essere considerati inidonei ad offendere .

Il legislatore del 1940, nell’art. 80 del Reg. al TULPS, aveva saggiamente escluso dal novero degli strumenti atti ad offendere, liberalizzandoli ad ogni effetto:

a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata.

b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

In altre parole non era considerato idoneo ad offendere la persona :

- qualsiasi coltello con lama, fissa o pieghevole di lunghezza inferiore a 4 centimetri (bisturi, temperino);
- un coltello, a lama acuminata o con apice tagliente, sia fissa che pieghevole, con lama non superiore a sei centimetri, purché il manico non superi certe dimensioni (usuali coltelli da tasca);
- un coltello con lama non acuminata o apice non tagliente non superiore a 10 centimetri di lunghezza (roncolette, coltelli da potatura).

La scelta del legislatore era ragionevole perché al di sotto di un certo livello di lesività un coltello non si distingue da un qualsiasi altro oggetto appuntito o tagliente (chiodo, pezzo di vetro, ramo spinoso, ecc,.) e non vi è motivo di sottoporlo ad un particolare regime giuridico.
La legge 110/1975, all’art. 4, nel dettare nuove norme per il porto degli strumenti atti ad offendere, abrogava il secondo comma dell’art. 42 del TULPS che vietava il porto di strumenti ad offendere senza giustificato motivo. La Cassazione, dopo qualche oscillazione, finiva per affermare che, abrogato tale comma, doveva ritenersi abrogato anche l’art. 80 del Regolamento che ne chiariva il contenuto. Decisione probabilmente corretta da un punto di vista formale, ma che crea una lacuna difficilmente colmabile dall’interprete e, quindi, una incertezza nel diritto non trascurabile.
Non si può infatti dimenticare che l’art. 80 era l’espressione di una precisa ratio: mentre per i normali strumenti da lavoro o sportivi e facile individuare i tempi ed i modi che ne rendono giustificabile il porto, ciò non è possibile per temperini e coltelli da tasca i quali sono strumenti destinati a molteplici impieghi e di quotidiana utilità; un coltello da tasca di piccole dimensioni viene portato non per uno scopo preciso, ma perché nel corso della giornata è strumento utile in una infinità di occasioni: aprire un pacco, tagliare uno spago o un pezzo di nastro, tagliare del pane, recidere un rametto, pulire le unghie, per non parlare di tutti gli usi impropri in cui la lama del coltello viene usata come leva, come cacciavite, come strumento universale per ogni piccola riparazione. Ciò a maggior ragione per chi vive in campagna. Quindi non vi è dubbio che in questo caso il giustificato motivo è insito nella stessa natura dello strumento che, per la sua modestia offensiva nessuno si sogna di portare a scopi lesivi. Ciò vale a maggior ragione per i coltelli multiuso che, oltre ad una o due lame, dispongono di altri attrezzi (seghetto, cavatappi, lima, ecc.) i quali, da soli, rendono giustificato il porto dello strumento.
La soluzione potrebbe essere quella di ritenere che nonostante l’abrogazione dell’art. 80 Reg. TULPS, il suo contenuto continui a sopravvivere come regola interpretativa ragionevole per strumenti il cui porto per giustificato motivo è implicito nella loro stessa natura. Comunque non si potrà negare l’attenuante del fatto lieve a chi porti uno di questi oggetti.
Come per ogni altro strumento atto ad offendere, il giustificato motivo al porto in una certa situazione, legittima anche al porto in previsione di essa e dopo che essa si è verificata: il cacciatore, ad esempio, può partire da casa, in città con il coltello da caccia alla cintura, può portarlo sul terreno di caccia e, fino a che, alla sera, non rientra in casa è legittimato a portare il coltello anche se si ferma a far quattro chiacchiere al bar dei cacciatori . Però nel momento in cui il cacciatore usasse il coltello per minacciare, senza esimenti, un’altra persona, il porto diverrebbe ipso facto privo di giustificazione e quindi punibile (tesi opinabile).

L’attenuante del fatto di lieve entità


La giurisprudenza è stata a lungo tormentata dai problemi connessi all’attenuante del fatto di lieve entità prevista nel comma quarto dell’art. 4 L. 110/1975, ed in particolare:
- quando si debba ritenere sussistere l’attenuante del fatto lieve. La Cassazione ha stabilito  che si deve tener conto sia delle circostanze oggettive (natura dell’oggetto, modalità del fatto) sia delle circostanze soggettive (personalità del reo, sue motivazioni).
- se l’attenuante possa essere ritenuta solo in relazione ad oggetti in senso stretto (tubi, catene, bulloni, ecc.) oppure anche in relazione a strumenti e, tra questi ai coltelli. La risposta, fin dall’inizio, non avrebbe potuto essere che in quest’ultimo senso poiché è proprio tra i coltelli che ora si classificano quegli strumenti che l’art. 80 del Reg. TULPS riconosceva essere privi di sufficiente capacità offensiva e che quindi meritano l’applicazione dell’attenuante più di ogni altro oggetto.
- se in caso di riconoscimento del fatto lieve la pena sia necessariamente quella della sola ammenda oppure sia il giudice a decidere se dare o meno anche l’arresto. Anche in questo caso la risposta ovvia era che, a parte l’infelice espressione usata dal legislatore (“può essere irrogata”), se il fatto era lieve, la pena dell’ammenda era più che sufficiente.
- se il riconoscimento dell’attenuante implichi che il reato, punito con la sola ammenda, si prescriva entro due anni. La giurisprudenza ormai costante è in questo senso.
- se il riconoscimento dell’attenuante e quindi l’applicabilità della sola ammenda, comporti la possibilità di fare oblazione a norma dell’art. 162 c.p. . La Cassazione si è orientata per la soluzione negativa. La soluzione andrebbe rivista per il fatto che il legislatore ha da tempo superato la distinzione tra aggravanti o attenuanti generiche e quelle ad effetto speciale (art. 63 c. p.) ed appare quindi un inutile formalismo giuridico il cavillare se in questo caso ci si trovi di fronte ad una forma attenuata del reato base o ad un reato autonomo.

Pene

L’art. 4 L.110/1975 punisce il porto di coltello senza giustificato motivo con le pene dell’arresto da un mese ad un anno e dell’ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Se il fatto è lieve può essere irrogata la sola pena dell’ammenda.
La misura minima della pena a seguito di rito alternativo è quella di gg. 14 di arresto e lire 45.000 di ammenda. Solo lire 45.000 di ammenda se il fatto è lieve. La pena può essere sostituita dalle sanzioni sostitutive di cui alla legge 689/1981. Il porto di coltello in una riunione pubblica è punito con l’arresto da due a 18 mesi e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000; la pena è raddoppiata se il coltello è usato al fine di commettere reati. Pena minima con rito alternativo è quella di gg. 27 di arresto e lire 90.000 di ammenda. La Cass., ha affermato che nel caso in cui il porto è punibile solo con l’ammenda, trattandosi di fatto lieve, non è comunque consentita l’oblazione a norma dell’art. 162 c.p. L’affermazione è molto discutibile.

Giurisprudenza

1) Cass., VI, 24/06/1970, n. 0430. Agli effetti dell’art. 80 R.D. 6 maggio 1940, n.635, che determina gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell’art. 42 T.U. leggi di P.S., per lama di coltello deve intendersi non solo la parte tagliente, ma anche la parte non tagliente di raccordo al manico.

2)Cass., III, 26/06/1967, n. 0658. Agli effetti della legge penale (art. 582, secondo comma, n 2 C.P.) sono considerate armi tutti gli strumenti atti ad offendere che non possono portarsi senza giustificato motivo, e quindi anche quelli destinati ad uso domestico, i quali soltanto agli effetti del T.U. delle leggi di P.S. non sono considerati armi. Il coltello da cucina, anche se la sua destinazione principale non è quella di arrecare offesa, è sicuramente uno strumento atto ad offendere e perché possa essere qualificato arma è necessario considerare, ai sensi dell’art 80 reg. T.U. citato, non solo la lunghezza della lama, ma anche quella del manico. Massima superata per effetto dell’art. 4 L. 110/1975
 
3) Cass., V, 20/05/1982, n. 5112. Il coltello chirurgico (bisturi) deve considerarsi arma impropria trattandosi di strumento che, per la funzione cui è destinato e per la struttura della lama, ha caratteristiche tali che lo rendono chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona.
 
4) Cass., I, 19/10/1985, n. 9300. Il “coltello da lancio” normalmente destinato ad uso sportivo (per il tiro al bersaglio), quale strumento da punta e taglio atto, sia occasionalmente, ad offendere, è qualificabile come arma impropria ai fini di cui all’art. 4 comma secondo seconda parte della legge 18 aprile 1975 n. 110.
 
5) Cass. I, 14/07/93, n. 7011. Il coltello a serramanico può essere inteso anche in senso più lato, onnicomprensivo pure di quello a scatto, caratterizzato dalla incorporazione della lama all’interno del manico; sicché, ove manchi la speciale strutturazione dello scatto e del fissaggio della lama, il coltello la cui lama è semplicemente ripieghevole nel manico, ancorché chiamato a serramanico, non è esclusivamente destinato all’offesa alla persona, potendo normalmente essere impiegato negli usi più svariati, come quelli domestici, agricoli, sportivi, anche se, occasionalmente, può essere adoperato come arma, in tal senso impropria. Massima sconclusionata in cui si cerca di rimediare all’errore linguistico della Cassazione che per anni ha chiamato i coltelli a scatto “coltelli a serramanico”. Un coltello a serramanico è un coltello pieghevole e dal suo nome (o meglio dal nome a lui attribuito in un verbale di denunzia) non è dato ricavare alcuna conseguenza giuridica, il che è ovvio.

6) Cass., VI, 28/05/1969, n. Il coltello a ‘molletta’ (cioè a scatto) ha le caratteristiche tipiche di un pugnale e, pertanto, deve essere considerato arma ai fini dell’art. 699 C.P.

7)Cass., VI, 15/04/1975, n. 4143. E’ punibile ai sensi dell’art. 699 C.P. il porto del tipo ‘molletta’, poiché esso assume le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto. Invero, agli effetti dell’art. 39 del T.U. legge di P.S., sono considerate armi proprie, oltre tutte le armi da sparo, tutte le altre la cui destinazione è l’offesa alla persona e l’art. 45 del regolamento comprende espressamente fra gli strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona i pugnali e gli stiletti, per i quali non è ammessa licenza.
Cass., I, 16/02/1979, nr. 1757, La cosiddetta ‘molletta’, cioè il coltello con apertura a scatto e la cui lama, una volta spiegata, rimane fissa, assumendo in tal modo le caratteristiche di un pugnale o stiletto - rientra nella categoria delle armi non da sparo per le quali non è consentito il porto in senso assoluto. Massima con motivazione errata in quanto a nulla rileva che un coltello sia a lama fissa o pieghevole; che rileva è il tipo di lama.

8)Cass., I, 29/10/1981, n. 9526. Il coltello a ‘scrocco’, e cioè il coltello a serramanico con lama a scatto, definito anche ‘molletta’ o a molla, deve considerarsi, agli effetti della legge penale, secondo la definizione della legge n. 585, secondo comma prima ipotesi C.P., ‘arma la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona’, in quanto, secondo i dati dell’esperienza tratti dal contesto storico - geografico in cui si vive, appare destinato a tale uso e cioè ad aggredire ed offendere proprio per la fulmineità con la quale può farsene scattare la lama. Massima errata in quanto la rapidità di apertura non alcun rilievo; un coltello a lama fissa si può utilizzare ancora più rapidamente, ma non è un’arma!

9) Cass., II, 31/10/1981, n. 9691. Il coltello a scatto, detto anche molletta, costituisce arma propria che deve essere denunciata all’autorità di P.S.. L’omissione della denuncia integra gli estremi del reato di cui all’art. 697 C.P.

10) Cass., I, 09/03/1981, n. 1967. Il porto abusivo delle armi bianche proprie - ossia di quelle a punta e taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona - è punito ai sensi dell’art. 699 del C.P., mentre il porto ingiustificato, fuori dalla propria abitazione e delle appartenenze di esse, delle armi bianche improprie - ossia di quelle la cui predetta destinazione sia secondaria od occasionale - e’ punito ai sensi dell’art. 4, commi secondo e terzo, dalla legge n. 110 del 1975. (Nella specie si trattava di un coltello a punta acuminata lungo complessivamente venti centimetri a destinazione sportiva e portato senza giustificato motivo.

Giurisprudenza consolidata
 
11) Cass., V, 20/03/1981, n. 2417. L’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 stabilisce, abrogando il disposto dell’art. 42 della legge di P.S., che senza giustificato motivo non possano portarsi fuori della propria abitazione e della appartenenza di essa, fra l’altro, anche ‘strumenti da punta e da taglio atti ad offendere’. Non è perciò più necessario che un coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, così come era richiesto dalla precedente normativa. Trattandosi di uno strumento da punta o da taglio deve essere considerato alla luce della nuova legge arma impropria, poiché è oggetto che, pur non avendo come destinazione naturale l’offesa, è pur sempre idoneo a ledere e ad attentare all’incolumità personale.

12)Cass., I, 17/03/1983, n. 2117. La liceità del porto di coltello è condizionata alla lunghezza della lama che non superi i sei centimetri ed è per questo necessario che il manico non ecceda in lunghezza cm. 8 e in spessore cm. 9 per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata. Il porto rimane illecito se non è giustificato il motivo.

13) Cass., I, 22/03/1986, n. 2356. Poiché l’art. 4 della legge 18 aprile n. 110, abrogando il disposto dell’art. 42 della legge di P.S., stabilisce che senza giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa, tra i vari oggetti elencati anche “strumenti da punta o da taglio atti ad offendere”, non è più necessario che il coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, cosi’ come era richiesto nella precedente normativa.

14) Cass., II, 26/09/1984, n. 752. Il coltello, in quanto strumento da punta o taglio atto ad offendere, deve essere considerato arma impropria ai sensi della legge 18 aprile 1975 n. 110. Non è più necessario perché sia ritenuto arma che esso presenti determinate dimensioni, come richiesto dalla precedente normativa.

15) Cass., I, 14/11/1984, n. 9971. Il porto abusivo delle armi proprie, cosiddette bianche, quale è il pugnale a scatto, integra il reato previsto dall’art. 699, secondo comma C.P., cosi’ come modificato dall’art. 14 della legge n. 497 del 1974, mentre il porto, senza giustificato motivo, delle armi improprie integra il reato previsto dall’art. 4 secondo comma, della legge n. 110 del 1975. Infatti, con la norma di cui all’art. 4 della legge n. 110 non si è verificata alcuna equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, della disciplina delle armi proprie, a quella delle armi improprie, anche perché in essa normativa non si rinviene alcuna abrogazione dell’art. 699 C.P., e vengono fatte salve esplicitamente le disposizioni della legge del 1974 che, all’art. 14, secondo comma, stabilisce un più severo regime sanzionatorio per le contravvenzioni previste nel C.P. e concernenti le armi, a meno che il fatto non integri le ipotesi previste nell’art. 4, quarto e quinto comma, legge n. 110 del 1975 (porto di armi in pubbliche riunioni).

16) Cass., I, 16/01/1986, n. 0442. In tema di armi, la applicazione dell’attenuante della lieve entità va operata senza distinguere tra gli oggetti atti ad offendere. Infatti, il riferimento ad essi, contenuto nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non ha né significato né valore limitativi, ma rilevanza generica e si riferisce a tutte le cose - in esse compresi gli strumenti da punta e taglio - indicate nel precedente comma secondo le costituenti armi improprie, come un coltello per la pesca subacquea, del quale è vietato il porto senza giustificato motivo.
 
17) Cass., I, 18/01/96, n. 580. Il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 sussiste soltanto allorché sia, tra l’altro, provato che l’agente ha portato "senza giustificato motivo" fuori della propria abitazione qualcuno degli oggetti elencati nel detto articolo. E deve intendersi per motivo giustificativo del porto quello determinato da particolari esigenze dell’agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dello oggetto. Ne consegue che il porto di coltello da caccia e di coltello con cavaturaccioli da parte di chi si reca per diporto in zona boschiva è pienamente giustificato atteso che detti oggetti sono tra quelli che normalmente un soggetto porta con sé, allorquando si reca in gita in zona boschiva di montagna ove gli stessi possono essere utilmente usati.

18)Cass., VI, 22/12/1989, n. 17777. Il porto di coltello è sempre proibito, a norma dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, a meno che non venga dimostrato il giustificato motivo, che, costituendo una eccezione alla configurabilità del reato, deve sottostare all’onere della prova incombente sull’imputato.
Massima non condivisibile perché nella maggior parte dei casi comporterebbe una probatio diabolica. Sono le circostanze di fatto che debbono rendere credibile o verosimile la dichiarazione dell’imputato circa il motivo per cui porta lo strumento atto ad offendere e di più non si può richiedere. Se l’imputato, ad esempio, viene fermato con un coltello nell’abitato e afferma che sta recandosi in campagna, quale prova può mai fornire delle sue intenzioni? Se egli è vestito da campagna ed è giorno, sarà credibile; se ha un vestito da ballo ed è notte, non sarà credibile, ma di più non può umanamente pretendersi.

19)Cass., I, 15/01/1987, n. 0254. Il porto di un coltello a serramanico è da ritenersi legittimo se detto oggetto deve essere impiegato nell’uso suo proprio e rimane tale per tutto il tempo di durata della attività e, quindi, all’assenza della abitazione. Ne consegue che non risponde di reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 colui il quale, avendo portato con sé un coltello per adempiere al suo lavoro nei boschi, successivamente, e prima del rientro a casa, si ubriachi e lo esibisca in pubblico perché il fatto non costituisce reato.
Massima importante che chiarisce il concetto di giustificato motivo.

20) Cass., I, 19/12/1985, n. 12244. In tema di porto di armi improprie, il fine di suicidio non esclude l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, dovendosi identificare il motivo giustificativo del porto di tali armi soltanto nello scopo determinato da particolari esigenze del portatore perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite e correntemente seguite ed accettate (fattispecie relativa a porto ingiustificato di coltello da cucina).
Massima errata e che fa ricordare Fantozzi quando dice “ma come è umano lei!”. Non esistono infatti motivi buoni e cattivi che il giudice debba valutare sotto un profilo morale, ma solo motivi illeciti e motivi leciti; chi porta un coltello per suicidarsi prova in modo indiscutibile che egli non intende usare l’arma per motivi illeciti (aggressione, danneggiamento, bracconaggio) e quindi il motivo è senza dubbio giustificato.E’ preoccupante vedere come in tre gradi di giudizio nessun giudice si sia posto il problema se un povero diavolo in stato depressivo, sia da ritenere capace di intendere che egli sta portando un coltello da cucina senza un buon motivo!
 
21) Cass., I, 22/02/1989, n. 2875. Ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma terzo dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato. Trattasi di giudizio rientrante nell’esclusiva competenza del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità qualora sia sorretto da adeguata e logica motivazione.

22) Cass. I, 24/12/96 n.11156. In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma terzo dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato.

23) Cass., 1, 17/02/96, n.1901. In tema di reati concernenti le armi bianche, l’art. 699 cod. pen. si applica alle armi bianche proprie, mentre l’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 si applica agli oggetti atti ad offendere il cui porto non sia giustificato. Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo - con conseguente applicabilità dell’art. 699 cod. pen. - un coltello che, pur essendo semplicemente a serramanico senza essere munito di un congegno di scatto, sia dotato di lama fissa e rimovibile solo mediante l’azionamento di apposito meccanismo, in tal modo assumendo la caratteristica propria di un pugnale o stiletto.

24) Cass. I, 25/05/96, n.5213. In materia di armi da punta e taglio, per quanto riguarda in particolare i coltelli, va operata una distinzione tra quelli muniti di lama non fissa, semplicemente azionabili a mano e privi di congegni meccanici che permettano l’irrigidimento della lama aperta sino a contrario comando manuale, e quelli, invece, che dispongono di congegni di quest’ultimo tipo, in grado di consentirne la fruibilità quali pugnali, stiletti e simili. Nella prima categoria rientrano gli arnesi da punta e taglio, il cui porto senza giustificato motivo è punito ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; nella seconda le armi proprie non da sparo il cui possesso è sanzionato dagli artt. 697 e 699 cod. pen., a seconda che si tratti di detenzione illegale o di porto abusivo.
Questa massima e quella che precede sono sicuramente erronee perché hanno scambiato una misura di sicurezza, universalmente usata nei coltelli, per un mezzo rivolto ad aumentarne la pericolosità. Che un coltello, una volta aperto, diventi a lama fissa è assolutamente irrilevante per il fatto che la legge considera comunque strumenti e non armi tutti i coltelli a lama fissa.
 
25) Sez. 1, 25/05/96, n. 5214. In materia di reati concernenti le armi, la contestazione della contravvenzione di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello atto ad offendere - di cui all’art. 4, secondo e terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110 - non consente la procedura dell’oblazione, trattandosi di reato punito congiuntamente con pena detentiva dell’arresto e pecuniaria dell’ammenda nell’ipotesi tipica (o di base); a nulla rileva, al riguardo, l’eventuale richiamo nello stesso capo d’imputazione della circostanza della lieve entità ai sensi dell’art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, cui - trattandosi di elemento non integrante il nucleo costitutivo della contravvenzione - non può annettersi rilevanza alcuna ai fini dell’accessibilità all’oblazione prevista dall’art. 162 cod. pen. che si riferisce direttamente alle contravvenzioni per le quali la legge, e non la valutazione del giudice, stabilisca la sola pena dell’ammenda, con evidente riferimento alla figura normativa tipica. Massima errata perché ritiene applicabile alle armi non da sparo l’attenuante di cui all’art. 5 L. 895/1967! Ricalca comunque la successiva.

26) Cass., I, 19/09/96 n. 8530. Nella contravvenzione prevista dall’art. 4, commi secondo e terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, l’ipotesi di lieve entità - sanzionata con la sola pena pecuniaria - costituisce circostanza attenuante del reato-base, punito con pena congiunta, e non figura autonoma di reato. Ne consegue che è inammissibile l’oblazione per la pena solo pecuniaria applicabile dal giudice in concreto per i casi ritenuti di lieve entità.
 
27) Cass., I, 06/03/97 n. 510. In materia di legislazione sulle armi, l’attenuante della lieve entità, prevista dall’art. 4, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, può trovare applicazione con riguardo a tutti gli oggetti atti ad offendere indicati nel precedente comma secondo, ivi compresi gli strumenti da punta e da taglio in quanto non costituenti arma propria (nella specie trattavasi di coltello a serramanico non a scatto). La questione di che cosa si intenda per “oggetti” al fine dell’attenuante del fatto di lieve entità, ha sollevato un feroce, e poco edificante, contrasto all’interno della stessa prima sezione della Cassazione con decine di sentenze contrastanti. Attualmente appare prevalente la tesi sopra esposta secondo cui per oggetto si deve intendere ogni strumento atto ad offendere, anche se da punta o da taglio, ragione per cui l’applicazione dell’attenuante rimane esclusa solo per le armi proprie. Questa appare la soluzione più ragionevole per il fatto che il titolo dell’articolo 4 contrappone le armi ai soli oggetti e non anche agli strumenti e per il fatto che il secondo comma dell’art. 4 accomuna in un unico regime cose, oggetti, strumenti contundenti o da punta o da taglio, senza che sia possibile operare alcuna ragionevole distinzione.

28) Cass., I, 21/02/97, n. 1664. In tema di armi, l’applicazione dell’attenuante della lieve entità va operata senza distinguere tra gli oggetti atti ad offendere: infatti il riferimento ad essi, contenuto nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non ha né significato né valore limitativo, ma rilevanza generica e si riferisce a tutte le cose - in esse compresi gli strumenti da punta e taglio - indicate nel precedente comma secondo e costituenti armi improprie, come un coltello per la pesca subacquea, del quale è vietato il porto senza giustificato motivo.
 
29) Cass., I, 26/04/97 n. 2336.Il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, qualora sia stata concessa l’attenuante del fatto di lieve entità, è punito con la sola pena dell’ammenda, e pertanto si prescrive in due anni - prolungabili della metà nell’ipotesi di cui all’art. 160 cod. pen. - a nulla rilevando che nell’ipotesi tipica sia punito con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda.
Giurisprudenza che dopo qualche contrasto appare ormai prevalente.

30) Cass., I, 03/02/97 n. 750. Il reato di porto di oggetto atto ad offendere, previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, qualora sia stata ritenuta dal giudice l’ipotesi di lieve entità con la conseguente irrogazione della sola pena pecuniaria, si prescrive in due anni. (Contra Cass., I, 9 gennaio 1997).
Anche in questo caso permane un fiero contrasto all’interno della stessa prima sezione.
 
31) Cass., I, 17/12/96 n. 1332. Il riconoscimento della lieve entità del fatto, nel caso di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’art. 4, comma terzo, ultima parte, della legge 18 aprile 1975 n. 110, comporta necessariamente l’applicazione della sola pena dell’ammenda, non rilevando in contrario che nella formulazione della norma in questione sia stata adoperata l’espressione "può"; e ciò in quanto, diversamente opinando, sfuggirebbe la stessa ragion d’essere dell’attenuante in parola, da ritenersi prevista dal legislatore proprio per i casi in cui l’applicazione congiunta dell’arresto e dell’ammenda, pur nella misura minima possibile, sarebbe risultata sproporzionata per eccesso rispetto alla infima gravita’ del fatto. Ne consegue che, verificandosi l’ipotesi sopraindicata, il termine prescrizionale del reato, ai sensi dell’art. 157, comma primo, n. 6, e comma secondo, cod. pen., viene ad essere quello di due anni previsto per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Giurisprudenza praticamente costante.

Considerazioni finali

I coltelli ( tutti, di qualsiasi misura ) possono essere portati solamente per "giustificato motivo". Il cacciatore è, per legge, in situazione di giustificato motivo dal momento in cui parte da casa a quando vi ritorna. Però non può salire in corriere o in treno con un fiero coltello alla cintura. Meglio se lo tiene nel sacco da montagna o in un luogo di non facile accesso.
In tutti gli altri casi bisogna trovarsi in una situazione in cui sia dimostrabile che si è portato o si sta portando il coltello per uno scopo preciso e legale : cercatore di funghi per tagliare i funghi, escursionista o campeggiatore per le necessità di campagna, artigiano per lavori attinenti al suo mestiere, ecc. Non è considerato valido il motivo generico: “perché lo uso per fare la punta alla matita e per pulirmi le unghie.” Non è ammesso il motivo di porto per difesa personale se non si possiede il permesso rilasciato della questura. Si consiglia di trasportare il coltello sempre impacchettato e non a portata di mano, quindi chiuso nel baule dell'auto e ricordarsi di toglierlo finita l'escursione poichè con essa termina la giusta motivazione del trasporto.

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Il testo ci è stato gentilmente fornito dal giurista
Dott.Edoardo Mori
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